
Il titolo è un po’ catastrofico, ma a breve vi renderete conto che non mi sbagliavo di molto…
Questa mattina ho avuto modo di leggere due post Unione Europea: l’indirizzo IP è “informazione personale” e
“Gli indirizzi Ip devono essere considerati dei dati personali”. Parola del commissario europeo e memore della questione Peppermit vs Shares italiani e le motivazioni addotte durante il processo circa la violazione della privacy e l’omessa informativa per la società svizzera che monitorava i programmi p2p, devo essere sincero la cosa non mi ha stupito per nulla anzi, quasi quasi la stavo aspettando.
Ma cosa è accaduto?
In poche parole lunedì scorso presso il Parlamento Europeo l’ordine del giorno riguardava la questione IP e privacy, e la possibilità in futuro di definire un ip come un dato personale in quanto paragonabile ad un numero telefonico.
Contrari a questa proposta vediamo in prima linea Google che afferma che l’ip non è di per se identificativo di un individuo, ma al più di una macchina e che esistono tecniche che permettono all’ip di essere modificato (vedi proxy).
Se mi permettete nel mio piccolo ci metto anche del mio facendo un paio di considerazioni.
In prima istanza c’è da dire che in Italia la questione ip, salvo rari casi, è tutta gestita a livello dinamico, quindi l’ip non è identificativo direttamente della persona, perchè dopo 20 minuti dalla disconnessione l’ip potrebbe essere acquisito da un altro utente.
Quindi l’ip da noi è alla stregua di una macchina a noleggio, non identifica l’utente ma al più chi l’ha noleggiata.
Non c’è quindi una corrispondenza 1:1 fra il dato e la persona, quindi questo a mio modesto parere potrebbe già far vacillare la cosa.
Il colpo di grazia?
O secondo mio pensiero riguarda l’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 che dice:
Art. 13
(Informativa)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu’ responsabili e’ indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita’ attraverso le quali e’ conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’ stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’ ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita’ di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo’ individuare con proprio provvedimento modalita’ semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e’ data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
In sunto tutti coloro che hanno intenzione di trattare dati personali devono prima fornire un’ Informativa sul Trattamento che deve essere accettata dalla controparte e che identifica chi è il responsabile del trattamento, il titolare, le finalità dei dati e le modalità di trattamento.
Perchè ho sottolineato tutto ciò? Semplice perchè se l’ip diventa un dato personale, ogniqualvolta noi accederemo ad un nuovo sito dovremo decidere leggendo l’informativa se poter visionare il sito, e accettare o meno non so quante altre informative, magari quella di google per analytics o quella di mybloglog o non so di quali altri prodotti.
Ciò vorrebbe dire che prima di raggiungere un nuovo sito dovremo almeno accettare una informativa.
Internet non era un modo per riuscire a fruire velocemente di informazioni?
Se tutto quello che sopra si diceva si concretizzerà io inizio a vederla davvero grigia…
Capite ora il perchè del titolo?